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Il Testamento Biologico
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Testamento Biologico
Registro delle dichiarazioni anticipate di volontà
In vigore dal 31 gennaio 2018 la legge sul testamento biologico (legge 2 dicembre 2017, n. 219 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2018).
Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all'autodeterminazione della persona, la legge ribadisce il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge. Il cuore della legge è l’introduzione della disciplina delle DAT, disposizioni anticipate di trattamento, con le quali le persone possono dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere o da rifiutare nei casi in cui si trovassero in condizioni di incapacità.
Che cosa sono le DAT?
Sono delle disposizioni/indicazioni che la persona, in previsione della eventuale futura incapacità di autodeterminarsi, può esprimere in merito alla accettazione o rifiuto di determinati:
accertamenti diagnostici
scelte terapeutiche (in generale)
singoli trattamenti sanitari (in particolare).
Quale la novità?
Da oggi le DAT si possono fare. Viene definitivamente sgombrato il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate. Dalla legge (art. 1, comma 5) sono considerate una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici e, pertanto, in quanto tali, a tutti gli effetti “trattamenti sanitari”.
Chi può fare le DAT?
Qualunque persona che sia
maggiorenne
capace di intendere e di volere.
In che forma si possono manifestare le DAT?
Atto pubblico notarile
Scrittura privata autenticata dal notaio
Scrittura privata semplice consegnata personalmente all’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza del disponente.
L’atto non sconta nessun tipo di imposta (di registro, di bollo) né tassa o diritto.
E se il paziente non è in condizioni di firmare?
La legge notarile prevede la possibilità di stipulare l’atto in presenza di due testimoni. Può, inoltre, manifestare le DAT anche attraverso una videoregistrazione o anche altro dispositivo che consenta di comunicare.
Occorre una preventiva consultazione con un medico?
Sì. La legge stabilisce che la persona acquisisca preventivamente adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
Si possono revocare o modificare le DAT?
Sì, in qualunque momento
utilizzando la stessa forma con cui sono state rilasciate
o, quando motivi di urgenza o altra impossibilità, non consentano di rispettare la stessa forma simmetrica, mediante dichiarazione verbale o videoregistrazione raccolta da un medico alla presenza di due testimoni.
Sono valide le DAT rilasciate prima di questa legge?
Sì. Conservano validità se ed in quanto non risultino contrarie alle prescrizioni di questa legge, anche se rilasciate in un periodo di vuoto normativo.
Si può nominare un terzo che si interfacci con i medici?
Sì. La legge prevede la possibilità (non l’obbligo) di nominare un fiduciario che sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, eventualmente consentendo di disattenderle, di concerto con il medico, solo nel caso in cui:
appaiano palesemente incongrue
non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente
siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT.
Cosa succede in caso di contrasto tra il fiduciario e il medico?
L’art 3, comma 5, della legge prescrive che in tal caso la decisione è rimessa al Giudice Tutelare su ricorso del rappresentante legale della persona interessata, ovvero dei soggetti di cui all’art. 406 c.c. o del medico o del direttore della struttura sanitaria.
Si possono nominare più fiduciari?
La legge non lo vieta, ma sarebbe opportuno di no, onde evitare possibili contrasti tra loro. In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.
Il fiduciario nominato ha l’obbligo di accettare?
No. Il fiduciario può non accettare l’incarico (che prevede una sottoscrizione delle DAT per accettazione) ovvero rifiutarlo successivamente con atto scritto comunicato al disponente. Se accetta, gli viene consegnata una copia delle DAT.
Il disponente può revocare o modificare il fiduciario?
Sì, lo può fare. In qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione nelle stesse forme in cui lo ha nominato.
Se viene revocato il fiduciario senza sostituzione o questi rinunzia le DAT perdono efficacia?
No. Le DAT conservano il loro valore prescrittivo per il medico e la struttura sanitaria. In mancanza del fiduciario, in caso di necessità di un alter ego, sarà il Giudice Tutelare a nominare un amministratore di sostegno che svolga i medesimi compiti.
La chiesa e la dispersione delle ceneri
La norma della Chiesa è fortemente contraria alla dispersione delle ceneri in natura. Teme, non senza ragioni, l’ estinzione anzitempo del ricordo dei propri defunti. Questa prassi, oltre al rischio di favorire concezioni pagane e naturalistiche del mistero della vita, «impedisce la possibilità di esprimere con riferimento a un luogo preciso il dolore personale e comunitario». Siamo certi che il compromesso a cui si fa cenno nella domanda salvaguardi i sentimenti umani che circondano il ricordo dei nostri defunti nella loro irripetibile singolarità? Deve essere l’ autorità competente (i vescovi) a valutare cosa oggi sia meglio in rapporto alla fede e agli affetti umani. Attualmente il rituale prevede solo la benedizione per la deposizione dell’ urna cineraria. Rito che può essere presieduto anche da un semplice fedele laico.
Il Gazzettino - sabato 17 novembre 2012
... Uno spazio nuovo per la cura dei defunti e dei loro familiari. Apre a Pordenone la Prosdocimo Funeral Home, la prima casa funeraria del Triveneto. La struttura è moderna, modulata con vetro e legno, che in 950 metri quadrati ospita una sala di commiato e quattro camere ardente, riuscendo a mantenere forte la percezione dell'accoglienza familiare, pur con riserbo. ...
Prosdocimo Funeral Home
Talmente accoglienti che, probabilmente, ci si sosterrebbe volentieri anche da vivi. Sono, invece, le modernissime camere ardenti della prima ""Casa Funeraria"" privata del Triveneto e, quindi, anche del Friuli Venezia Giulia. L'ha realizzata a Pordenone, in Via Del Turco, la famiglia Prosdocimo (Mario, Raffaella e il figlio Alessandro), nota per offrire dal 1938 servizi funerari nel territorio provinciale...
Nasce la casa funeraria aperta a tutte le religioni
Sale mortuarie per un commiato in un ambiente accogliente e decoroso, un locale per le cerimonie funebri, un angolo bar e altri spazi e servizi per l’ultimo addio al proprio caro, oltre a personale a disposizione per rispondere a ogni esigenza in un momento difficile. E’ quanto offrirà la “casa funeraria” che aprirà i battenti nel 2012, la prima in tutto il Triveneto, realizzata da Mario Prosdocimo, della omonima impresa di onoranze funebri fondata nel 1938 dal padre Igino e gestita insieme alla moglie Raffaella e al figlio Alessandro, in viale Venezia a Pordenone.
L’immobile è già pronto per essere trasformato, mancano i lavori di riqualificazione e adattamento, ma per il prossimo anno la struttura potrà entrare in funzione. A consentirla la legge regionale approvata nei mesi scorsi, che ha tolto i vincoli relativi al trasporto delle salme.
In Italia non sono molte le case funerarie, a differenza dal resto del mondo. In Spagna, ad esempio, sono aperte da almeno trent’anni. Per progettare la sua “funeral home”, come viene definita negli Stati Uniti, Mario Prosdocimo ne ha visitate alcune in diversi Stati esteri perché, come fanno in molti, associa la vacanza alla scoperta di novità del settore in cui lavora. E poiché anche in questo settore la formazione è importante, Alessandro Prosdocimo ha frequentato il master internazionale in business administration in servizi funerari, creato dalla Federazione nazionale delle pompe funebri italiane, che lo ha portato a studiare in tutti i maggiori Stati europei.
Il progetto della casa funeraria è stato affidato a architetti esperti in materia, che già hanno realizzato edifici analoghi in Italia. La struttura di Pordenone si svilupperà su una superficie di 2 mila 600 metri quadrati: avrà quattro sale mortuarie e un locale per le cerimonie funebri, oltre a un ampio parcheggio.
«Le sale mortuarie - osserva Prosdocimo - ormai nei cimiteri stanno scomparendo e in quelle degli ospedali ci sono i vincoli di orario». Nella casa funeraria, invece, una volta trasportata la salma e preparata, dopo avere rispettato tutti gli obblighi previsti dalla legge, i parenti potranno farle visita, anche oltre l’orario stabilito accordandosi con la gestione. Sale che saranno allestite in modo accogliente, in un ambiente decisamente diverso da quello degli ospedali o dei cimiteri. Per le cerimonie religiose non cattoliche, poi, ci sarà un ambiente apposito anche questo studiato e arredato nel dettaglio: «Se uno non è cattolico – spiega Prosdocimo – dove può fare una cerimonia? Qui vogliamo creare un ambiente idoneo alle cerimonie nel rispetto di tutte le religioni. La stessa cosa vale per le cerimonie civili che fino ad ora possono fruire di spazi limitati». Completa la struttura un angolo bar, sala per i fumatori e locali per altri servizi legati all’ultimo addio. Il tutto in un ambiente accogliente. Prosdocimo metterà a disposizione la casa funeraria anche ai suoi colleghi della provincia, visto che una struttura è sufficiente.